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Unico
99: errori formali sanabili entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio
mediante apposito invito.
Una speciale
sanatoria (disciplinata dall’ art. 25, comma 3-ter del
D.
Lgs.n. 472/97 aggiunto dall’art. 2 comma 1 lett. f del
D.
Lgs. 99/00) è prevista per i contribuenti che hanno commesso irregolarità
formali in tutte le dichiarazioni presentate nel 1999 (come precisato
dalla circ.
138/E del 5 luglio 2000 par. 2.5.1):ossia nelle dichiarazioni
Iva sia annuali che periodiche e nelle dichiarazioni dei redditi,
comprese quelle unificate, presentate nel 1999. È infatti stabilito
che nei casi di omissioni ed errori formali relativi alle dichiarazioni
presentate nel 1999, non si applicano le sanzioni previste dall’art.
8 del D.
Lgs. n. 471/97, se il contribuente li regolarizza entro 30 giorni
dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio. La
regolarizzazione senza pagare alcuna sanzione è concessa a condizione
che si tratti di omissioni o errori che non incidono sul tributo e
che non comportano l’omessa o infedele dichiarazione. Sono perciò
sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali,
ad esempio:
•
l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per individuare
il contribuente o il suo rappresentante;
•
la compilazione della dichiarazioni su un modello non conforme a quello
approvato con decreto ministeriale;
•
la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti
per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle
somme dovute.
Coloro
che nelle dichiarazioni presentate nel 1999 hanno commesso tali irregolarità
formali possono, non
effettuare il Ravvedimento Operoso
per rimuovere tali infrazioni e attendere, invece, l’invito
del competente ufficio per provvedere alla loro regolarizzazione (
entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso).
Ovviamente
la mancata regolarizzazione nel termine stabilito comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 8 del
D.
Lgs. n. 471/97, nel caso in cui l’interessato abbia avuto
effettiva conoscenza dell’invito dell’ufficio.
Dichiarazione
Redditi presentate nel 1998: errori formali sanabili entro 30 giorni
dalla richiesta dell’ufficio mediante apposito invito.
Una
sanatoria simile (disciplinata dall’art. 25, comma 3-bis
D.
Lgs. n. 472/97 aggiunto dall’art. 6 comma 1 lett. B del
D. Lgs. n.
422/1998) è prevista per gli errori che non incidono sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, contenuti solamente
nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1998.
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