INDICE GENERALE GUIDA RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

IL RAVVEDIMENTO art. 13 D. Lgs. n. 472/97
(COME CORREGGERE I PROPRI ERRORI)

In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.

Il D. Lgs. n. 471/97 disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette,IVA e riscossione dei tributi, il D. Lgs. n. 473/97 disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposta di registro,I.C.I e di altri tributi indiretti.  

L’inclusione di tale istituto nel D. Lgs. n. 472/97, concernente le “Disposizioni generali in materia sanzionatoria”, amplia la sua applicabilità a tutti i tributi e non più solamente, come avveniva in passato, alle imposte dirette e all’IVA.

Quando non è possibile

Il ravvedimento non è consentito:

- quando la violazione è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore;

- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;

- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

Riduzione delle sanzioni

La sanzione è ridotta:

- ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il versamento.

- ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, per i tributi periodici come l’IVA o le imposte sui redditi ovvero, nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, per i c.d. tributi istantanei, quali l’imposta di registro o quella sulle successioni. Per le violazioni commesse prima dell’11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 99/2000), la sanzione dovuta in caso di ravvedimento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione è ridotta a 1/6 anziché a 1/5. Con l’approvazione dello Statuto del Contribuente (Art.10 comma 3 della L. 212 17/07/00) le sanzioni non sono in ogni caso dovute quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. L’art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001 dando attuazione alle norme dello Statuto (nel nostro caso l’art. 10 comma 3 ) ha introdotto il nuovo articolo 6, comma 5-bis nel D. Lgs. n. 472/97 nel quale viene specificato che le violazioni meramente formali sono quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrecano pregiudizio al controllo dell’amministrazione finanziaria. Restano invece punibili (con la riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo) tutti quegli errori formali che pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. Nella circolare 77 del 3 agosto 2001 l’Agenzia delle Entrate precisa che è l’ufficio accertatore ad individuare di volta in volta, se una violazione sia di ostacolo all’attività di controllo e conseguentemente se sia qualificabile come violazione meramente formale o meno. Il D. Lgs. 32/2001 ha quindi abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/97 che prevedeva la possibilità di regolarizzazione gratuita indistintamente di tutte le violazioni formali entro tre mesi, con la conseguenza che alle violazioni formali che arrecano pregiudizio all'azione di controllo verrà applicata la sanzione subito dal giorno successivo alla commissione della violazione stessa, mentre prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 32/2001 (20 marzo 2001) tali violazioni potevano essere sanate gratuitamente se commesse entro tre mesi. Si ricorda che in base al principio del Favor Rei gli errori meramente formali commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto (01/08/2000) non sono punibili se il procedimento tributario è ancora in corso.

- ad 1/8 del minimo, per l’omissione della presentazione della dichiarazione , se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90giorni (tale termine è stato così modificato dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 506/99 sostituendo l’originario limite di 30 giorni). Il D. Lgs. n. 99/00 ha previsto la riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo di quella prevista per l’omessa  presentazione della Dichiarazione Periodica IVA se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Si ricorda che dal 1 gennaio 2002 l’articolo 11 del D.P.R. n. 435/2001  ha previsto la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica IVA restando ferma la punibilità delle violazioni relative alla dichiarazione stessa commesse prima del 1 gennaio 2002.

Il ravvedimento si perfeziona se la sanzione, il tributo (se dovuto) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (dal 01/01/99 il  tasso legale è del 2,5% annuo, dal 01/01/01 il  tasso legale è del 3,5% annuo,dal 01/01/02 il tasso legale è del 3% annuo,dal 01/01/04 è del 2,5%) sono versati contestualmente. La circ. 180/E ha precisato che per pagamento contestuale delle somme per imposte, sanzioni ed interessi si deve intendere che tutti i pagamenti, anche se fatti in giorni diversi, devono essere eseguiti entro il termine ultimo per il ravvedimento.

L’istituto del Ravvedimento si riferisce a violazioni derivanti da errori ed omissioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo e non contempla, invece, le violazioni che non si originano da un’errore o da un’omissione tipici nell’ipotesi di condotta fraudolenta come ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.(circ. 180/E)

  Fonti Normative

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Imposte sui redditi
(Dichiarazione UNICO)
I.C.I.
I.V.A. annuale
770
F24
DIRITTO CAMERALE


Ultima modifica: Gennaio 2004                          Lo Staff di Ala Data System