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IL RAVVEDIMENTO art. 13 D.
Lgs. n. 472/97
(COME CORREGGERE I PROPRI ERRORI)
In base alle norme sul
c.d. "ravvedimento" è possibile regolarizzare, entro precisi limiti
di tempo, le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della
riduzione delle sanzioni amministrative.
Il
D. Lgs. n. 471/97
disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette,IVA e
riscossione dei tributi, il
D. Lgs. n. 473/97 disciplina le sanzioni amministrative
in materia di imposta di registro,I.C.I e di altri tributi indiretti.
L’inclusione di tale
istituto nel
D. Lgs.
n. 472/97, concernente le “Disposizioni generali in materia
sanzionatoria”, amplia la sua applicabilità a tutti i tributi e non più
solamente, come avveniva in passato, alle imposte dirette e all’IVA.
Quando non è
possibile
Il ravvedimento non è
consentito:
- quando la violazione
è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati
accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l’esclusione del ravvedimento
non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di
controllo;
- quando sono iniziate
altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a
comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.)
formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non
sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di
natura penale.
Riduzione delle
sanzioni
La sanzione è ridotta:
- ad 1/8 del minimo,
nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il
versamento.
- ad 1/5 del minimo, se
la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è
stata commessa la violazione, per i tributi periodici come l’IVA o le imposte
sui redditi ovvero, nei casi in cui non è prevista una dichiarazione
periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, per i c.d. tributi
istantanei, quali l’imposta di registro o quella sulle successioni. Per
le violazioni commesse prima dell’11 maggio 2000 (data di entrata in vigore
del
D. Lgs. n.
99/2000), la sanzione dovuta in caso di ravvedimento effettuato entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione è ridotta a 1/6 anziché a 1/5. Con
l’approvazione dello Statuto del Contribuente (Art.10 comma 3 della
L.
212 17/07/00) le
sanzioni non sono in ogni caso dovute quando la violazione si traduce in una
mera violazione formale senza alcun debito di imposta. L’art. 7 del
D.Lgs.
n. 32/2001 dando attuazione alle norme dello Statuto (nel nostro caso
l’art. 10 comma 3 ) ha introdotto il nuovo articolo 6, comma 5-bis nel
D. Lgs. n. 472/97 nel quale viene specificato che le violazioni meramente
formali sono quelle che non incidono sulla determinazione della base
imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrecano
pregiudizio al controllo dell’amministrazione finanziaria. Restano invece
punibili (con la riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo) tutti quegli
errori formali che pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione
Finanziaria. Nella
circolare 77 del 3 agosto 2001 l’Agenzia delle
Entrate precisa che è l’ufficio accertatore ad individuare di volta in volta,
se una violazione sia di ostacolo all’attività di controllo e
conseguentemente se sia qualificabile come violazione meramente formale o
meno. Il
D. Lgs. 32/2001 ha quindi abrogato il comma 4
dell'articolo 13 del
D. Lgs. 472/97 che prevedeva la possibilità di
regolarizzazione gratuita indistintamente di tutte le violazioni formali
entro tre mesi, con la conseguenza che alle violazioni formali che arrecano
pregiudizio all'azione di controllo verrà applicata la sanzione subito dal
giorno successivo alla commissione della violazione stessa, mentre prima
dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 32/2001 (20 marzo 2001) tali violazioni potevano
essere sanate gratuitamente se commesse entro tre mesi. Si ricorda che in
base al principio del Favor Rei gli errori meramente formali commessi prima
dell'entrata in vigore dello Statuto (01/08/2000) non sono punibili se il
procedimento tributario è ancora in corso.
- ad 1/8 del minimo,
per l’omissione della presentazione della dichiarazione , se questa viene
presentata con ritardo non superiore a 90giorni (tale termine è stato così
modificato dall'art. 2 comma 1 del
D. Lgs. n. 506/99 sostituendo l’originario limite di 30
giorni). Il
D. Lgs.
n. 99/00 ha previsto la riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo di quella
prevista per l’omessa
presentazione della Dichiarazione Periodica IVA se questa viene
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Si ricorda che dal 1
gennaio 2002 l’articolo 11 del
D.P.R. n. 435/2001 ha previsto la soppressione dell’obbligo
di presentazione della dichiarazione periodica IVA restando ferma la
punibilità delle violazioni relative alla dichiarazione stessa commesse prima
del 1 gennaio 2002.
Il ravvedimento si
perfeziona se la sanzione, il tributo (se dovuto) e gli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (dal 01/01/99
il tasso legale è del 2,5%
annuo, dal 01/01/01 il tasso
legale è del 3,5% annuo,dal 01/01/02 il tasso legale è del 3% annuo,dal
01/01/04 è del 2,5%) sono
versati contestualmente. La
circ. 180/E ha precisato che per pagamento contestuale
delle somme per imposte, sanzioni ed interessi si deve intendere che tutti i
pagamenti, anche se fatti in giorni diversi, devono essere eseguiti entro il
termine ultimo per il ravvedimento.
L’istituto del
Ravvedimento si riferisce a violazioni derivanti da errori ed omissioni che
incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo e non contempla,
invece, le violazioni che non si originano da un’errore o da un’omissione
tipici nell’ipotesi di condotta fraudolenta come ad esempio l’emissione di
fatture per operazioni inesistenti.(circ. 180/E)
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